Statuto

                                             TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (costituzione e denominazione)
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Palermo la Società cooperativa denominata “Giorgio La Pira cooperativa  sociale onlus”.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
a)   la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
b)   lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo  quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
  • La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell’ articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;
  • Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’ articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all’ art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.
La cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale  che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l’ altro, a solo titolo esemplificativo:
A)   La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:
- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap,anziani,tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;
- centri sociali per la promozione, l’animazione sociale e culturale del territorio e l’impegno       educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;
- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
- impianti per l’hippoterapia;
- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;
-realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale)
per favorire la promozione dei diritti, la qualità,lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’ adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande  nella materia;
-comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;
- realizzazione di tutti i servizi socio – assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;
- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi,case di soggiorno marine e montane, campeggi,ostelli,parchi Robinson e ludoteche;
 - strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;
- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido,centri di accoglienza, case protette, case albergo,case famiglia, consultori, dormitori,mense e lavanderie ;
- servizio di ambulanze, di telesoccorso,di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell’informazione e di telemedicina;
- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;
- servizi per la promozione culturale e l’animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati,extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;
- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;
- servizio di segretariato sociale;
- servizio sociale professionale;
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;
- l’assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;
- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;
- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o a pene alternative;
- servizi per l’affidamento e la mediazione familiare e l’adozione nazionale ed internazionale:
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l’assistenza dei malati psichici e mentali;
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;
- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.
B)   Lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In particolare curerà:
la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l’espletamento di tale servizio;
- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico,religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente;
- la cura di parchi naturali, tecnologici – ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compreso la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafuoco, cura del sottobosco…..);
- guidare comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;
- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico ;
- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.;
- l’organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali,;
- l’attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;
-la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;
- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali ,biologici, e fitoterapici;
- promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);
- la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante,fiori, ecc. e di forniture  per la realizzazione del verde ;
- la gestione  di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;
- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell’artigianato locale e al restauro in genere.
La cooperativa, inoltre, si propone di operare per :
- la formazione, l’addestramento, la qualificazione, l’aggiornamento e l’intervento professionale tramite l’istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio :
- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;
- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;
- l’istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;
- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati ;
- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire  a situazioni di emergenza nei settori tecnici , amministrativi e logistici , presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali ; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali , artistici e storici, musei, chiese, ecc. ; la selezione di risorse umane indirizzate all’inserimento nel mondo del lavoro ;
- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale e la elaborazione computerizzata dei dati aziendali nonché l’assunzione di lavori di dattilografia, stenografia, stenotipia, e la realizzazione di informatizzazione  dati ;
- l’organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché l’organizzazione e gestione di convegni, congressi , manifestazioni , ecc. ;
- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituristico, commerciale, ecc. ;
- l’attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato ;
- la realizzazione e la gestione di scuole  di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore ;
- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;
- la consulenza professionale e legislativa ;
- l’attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti ;
- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati ;
- attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i  c.d. “ operatori di strada “ per l’infanzia e l’adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere;
- attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e , in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi  di emarginazione ;
- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;
- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l’immisione nel mercato anche attraverso l’organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all’acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all’economia domestica;
La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà :
- stipulare convenzioni e/o assumere personale,  ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti ;
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all’esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali,e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell’ oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. 
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci
TITOLO III
SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori dell’attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi ;
b)  soci lavoratori dell’attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-      preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell’avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
c)    soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91;
d)   soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.



Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo  del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:
a)    l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;
b)   l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c)    il mancato adeguamento agli standard produttivi;
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.



Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a)  l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b)  l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c)   i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
d)  l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
e)     la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f)      la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a)    la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b)   la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c)    la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a)    al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
-    del capitale sottoscritto;
-    dell’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
-    dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b)   all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1.    per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2.    per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a)    che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b)   che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
c)    che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale  con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a)    che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b)   che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c)    che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai  regolamenti ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l’attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
d)    che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
e)    che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f)     che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5  mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1500,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
a)    l'importo complessivo dell'emissione;
b)   l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c)    il termine minimo di durata del conferimento;
d)    i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e)    i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.




Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a)    dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
1)    dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2)    dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b)   dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c)    dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d)    dalla riserva straordinaria;
e)    da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio  al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)    a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
b)   al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c)    ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d)    ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)
Sono organi della Società:
a)    l'Assemblea dei soci;
b)   il Consiglio di amministrazione;
c)    il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo amministrativo, mediante  lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima dell’adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell’adunanza,  contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto  e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:
1)    approva il bilancio e destina gli utili;
2)    delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3)    procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
4)    procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
5)    determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
6)    approva i regolamenti interni;
7)    delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8)    provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
9)    delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 26.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni  dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni  e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci .
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione  è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica .
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori o l’Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti all’Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)
L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)
“Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.”
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali  secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c)  le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
-  al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.